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Segnalazioni di illecito - Whistleblower

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), con la disposizione dell’art. 1, co. 51, che introduce l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ha recepito anche nel nostro ordinamento l’istituto del c.d. "whistleblowing".

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), prevede attualmente che: «Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dallinteressato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza».

La disposizione in esame, nei successivi commi, sancisce il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, disciplina i poteri sanzionatori dell’ANAC in caso di adozione di eventuali misure discriminatorie nei confronti del segnalante e stabilisce la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Con l’approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2017-2019, l’Istituto Nazionale di Astrofisica si è dotato di una apposita procedura per l’inoltro, la gestione e il trattamento delle segnalazioni che possono essere trasmesse, utilizzando l’apposito modulo, all’indirizzo di posta elettronica certificata whistleblowing-inaf@legalmail.it.

 

Documenti e risorse utili

 

Procedura di segnalazione di illeciti

 

Decreto Legislativo 10 marzo 2023 numero 24 - "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

 

Delibera A.N.A.C. numero 469 del 9 giugno 2021

 

Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato


Diagramma di flusso per il trattamento delle segnalazioni


Modulo per la segnalazione al RPC dell’INAF

 

Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai trattamenti dei dati personali necessari per assolvere gli specifici obblighi derivanti dalla legge ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165