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CONVENZIONI DI ACCOGLIENZA

 

 

 

L'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per ricerca non è subordinato al limite delle quote stabilite dal "decreto flussi". La richiesta di nulla osta per ricerca scientifica è presentata a favore di un cittadino non comunitario in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso al dottorato ai fini di attività scientifica che abbia una durata superiore ai 3 mesi.

La normativa di riferimento è l’art. 27 ter del decreto legislativo 286/98, come modificato dal Decreto Legislativo n. 71/2018.

La suddetta richiesta di nulla osta riguarda anche cittadini non UE regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ad altro titolo di soggiorno (diverso da: protezione internazionale, lungo soggiorno, carta blu, familiari di cittadini UE e altri casi indicati in normativa).

L'INAF è inserito nell'apposito elenco del MIUR tra gli Enti di Ricerca abilitati all'accoglienza di cittadini di Paesi terzi dall'Unione Europea ai fini della realizzazione di progetti di ricerca ed è pertanto autorizzato a stipulare Convenzioni di accoglienza. Attestato di iscrizione. L'iscrizione al suddetto elenco si rinnova "tacitamente" ogni cinque anni e in occasione del rinnovo non viene emesso un nuovo attestato, ma prorogato quello esistente. L'attestato riporterà quindi i medesimi estremi.

Le fasi per il rilascio del visto ricerca sono le seguenti:

1. Stipula della convenzione di accoglienza

2. Richiesta online del nulla osta sul sito da parte della Struttura di Ricerca

3. Rilascio nulla osta di ricerca da parte dello Sportello Unico Immigrazione (SUI)

4. Trasmissione telematica nulla osta al Consolato/Ambasciata Italiana del Paese di provenienza del ricercatore

5. Consolato/Ambasciata rilascia il visto ricerca all'interessato

6. Entro 8 gg. dall'arrivo nel nostro paese il ricercatore extracomunitario dovrà presentare domanda di rilascio del permesso di soggiorno

La stipula della convenzione di accoglienza tra INAF e il ricercatore è condizione necessaria ai fini della presentazione della domanda di nulla osta per ricerca scientifica. La convenzione di accoglienza stabilisce il rapporto giuridico (p. es. contratto a tempo determinato, assegno di ricerca) instaurato col ricercatore, le risorse mensili messe a disposizione (pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, nel 2019 fissato a € 458 mensili, € 5.954 all'anno), le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia e infortuni per il ricercatore o l'obbligo per l'istituto di provvedere alla sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Ottenuta la delega e sottoscritta la Convenzione col ricercatore la Struttura di Ricerca può effettuare la domanda per la richiesta di nulla osta per ricerca scientifica attraverso il “Servizio di inoltro telematico delle domande di Nulla Osta" del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

Dall'inizio del 2019 per la registrazione al portale e per la richiesta di nulla osta è necessario il possesso dell'identità SPID. L’identità SPID sarà generata a nome del delegato dal Presidente, il Direttore di Struttura, utilizzando un documento d’identità e la tessera sanitaria con il codice fiscale. Per accedere mediante il sistema SPID l'interessato dovrà registrarsi presso un ID provider (Identity provider). Sul sito www.spid.gov.it è possibile scegliere l’ID provider.

Ottenuta l’identità SPID privata, l'utente procede alla registrazione sul sistema di inoltro telematico delle istanze (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) utilizzando, ove possibile, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.

All'interno dell'area riservata del sistema informatico dello Sportello Unico Immigrazione (SUI) del Ministero cliccare su "richieste moduli" e scegliere il Modello FR per la presentazione della domanda di nulla osta per ricerca (guida alla compilazione). E' richiesta una marca da bollo da € 16,00 e inserirne gli estremi nel modulo.

Il SUI, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore extracomunitario nel territorio nazionale, rilascerà il nulla osta. Il codice fiscale sarà assegnato dal SUI al momento della presentazione della documentazione per il permesso di soggiorno da parte del ricercatore.

Dopo l'ingresso in Italia, il ricercatore, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentarsi presso l'Ufficio Territoriale per l'Immigrazione per la richiesta del permesso di soggiorno.

Qualora si stabilisse una estensione dei tempi di attività di ricerca del ricercatore presso INAF dovrà essere stipulata una proroga della convenzione di accoglienza, nell'eventualità in cui cambiasse il rapporto tra INAF e il ricercatore non UE, per esempio da borsista ad assegnista o da borsista a ricercatore/tecnologo a tempo determinato, dovrà essere sottoscritta una nuova convenzione.

Nel caso di accoglienza di un ricercatore non UE la cui permanenza in Italia benefici di fondi provenienti da Università/Ente/Istituto/Organismo estero, la procedura per la richiesta della delega alla stipula della convenzione di accoglienza è analoga alla procedura del ricercatore non UE con contratto o borsa. La documentazione dovrà contemplare la dichiarazione dell'Università//Ente/Istituto/Organismo estero di provenienza del ricercatore relativa alla sussistenza delle risorse finanziarie a favore del ricercatore stesso (es. stipendio, borsa). Tale dichiarazione dovrà essere tradotta in lingua italiana conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

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